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Odori molesti: normativa di riferimento PDF Stampa E-mail
In assenza di una specifica normativa nazionale, nell’affrontare questioni inerenti le emissioni odorigene moleste è usuale appellarsi sia all’articolo 844 del Codice Civile (Immissioni) che all’articolo 674 del Codice Penale (Getto Pericoloso di Cose).

Secondo il primo, il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo, calore, rumori, scuotimenti e simili propagazioni provenienti dal fondo del vicino se queste non superano la normale tollerabilità.

L’autorità giudiziaria è tenuta ad applicare questa norma tenendo conto della condizione dei luoghi e contemperando i diritti della proprietà e quelli della produzione; per il concetto di tollerabilità è prassi riferirsi ai limiti di accettabilità di cui alla normativa vigente in materia di qualità dell’aria (D.P.R. 24/05/1988 n° 203 e s.m.i., D.M. 12/07/1990, D.M. 02/04/2002 n° 60, D.Lgs 04/08/1999 n° 351, D.Lgs 21/05/2004 n° 183,…).

L’articolo 674 del C.P. sancisce che chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, vapori o fumo, atti a cagionare tali effetti è punito con arresto o ammenda; per molestia si intende in genere la menomazione del potere di godimento spettante al titolare di un diritto.

La giurisprudenza ha sottolineato che, ai fini dell’applicabilità dell’articolo 674 C.P., l’inciso “nei casi non consentiti dalla legge” si riferisce anche all’esercizio di attività industriali che, pur regolarmente autorizzate, producono molestie eccedenti i limiti della tollerabilità ed eliminabili con opportuni accorgimenti tecnici (in tale contesto si veda ad esempio la sentenza Cass. Pen. Sez. VI, 29/10/1976, n° 11292, Casara).

Per ricadere nella fattispecie dell’articolo 674 C.P. è sufficiente che i fumi siano potenzialmente in grado di produrre almeno uno degli effetti descritti nel testo dell’articolo; conseguentemente non è necessario provare che tali effetti si siano verificati, così come non è necessario che l’atto molesto si ripeta più volte. Si tratta, come si dice, di un reato “di pericolo” ed “istantaneo”.

Dato che la contravvenzione di cui all’articolo 674 del C.P. costituisce reato di pericolo, ai fini della punibilità della condotta, non è necessario che le emissioni di gas, di vapori o di fumo determinino un effettivo nocumento, essendo sufficiente l’idoneità delle stesse a offendere, imbrattare, molestare persone, cioè ad arrecare disagio, fastidio o disturbo, ovvero a turbarne il modo di vita quotidiano.

Inoltre, per la sussistenza della contravvenzione prevista dall’articolo 674 del C.P. non è necessario che le emissioni siano vietate da speciali norme giuridiche; le emissioni diventano moleste nel momento in cui risulti superato il limite della normale tollerabilità con conseguente pericolo per la salute pubblica; il limite della condotta lecita, oltre il quale si sconfina nel reato, è costituito, pertanto, dal concetto civilistico di “normale tollerabilità” di cui all’articolo 844 del C.C. che, essendo un criterio oggettivo, deve essere verificato in relazione ai luoghi, ai tempi e alle attività svolte.

(Si veda a tal proposito ed a titolo di esempio la sentenza Cass. Pen. Sez. I, 5-17 Giugno 1997, n° 5912, Pres. Teresi, Rel. Saccucci).

La giurisprudenza ha anche affrontato (ad esempio con sentenza Cass. Pen. Sez. I, 14/01/2000 n° 407) la questione della valutazione degli odori intollerabili la cui natura, legata principalmente all’individuale esperienza “sensoriale”, rende arduo un accertamento strumentale obiettivo dell’intensità delle emissioni. In tali situazioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti o di persone particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della azienda sanitaria locale. Ove risulti l’intollerabilità, non è rilevante, al fine di escludere dolo o colpa, l’eventuale adozione di tecnologie dirette a limitare le emissioni, essendo evidente che non sono state idonee o sufficienti ad eliminare l’evento che la normativa intende evitare e sanziona.

In virtù di tali considerazioni, gli organi di polizia giudiziaria troveranno avvalorato il contesto probatorio dal ricorso a testimonianze e rilievi fotografici (a tal proposito si veda ad esempio la sentenza Cass. Pen Sez III, n° 6141/98).

Nella prospettiva dell’applicabilità dell’articolo 674 del C.P., devono considerarsi comprese tra le emissioni di gas, di vapori o di fumo, anche le esalazioni di odori molesti, nauseanti o puzzolenti, ove presentino un carattere non del tutto momentaneo e siano intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile quali, ad esempio, nausea o disgusto ed abbiano un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio delle normali attività quotidiane. (Si veda Cass. Pen. Sez. I 5-17 Giugno 1997, n° 5912 - Pres. Teresi, Rel. Saccucci).

Il dibattito su tale materia tenta di far convergere aspetti sanitari ed ambientali; in tal senso è doveroso un accenno alle finalità di cui all’articolo 2 del D.Lgs 22/97 (decreto Ronchi), secondo cui la gestione dei rifiuti deve avvenire senza causare inconvenienti da rumori o odori. Tuttavia, nel nostro ordinamento è ancora esperienza comune considerare l’emissione odorigena afferente alla sfera sanitaria; fondamentale è quindi il ruolo svolto dal Sindaco nel gestire tali situazioni sia per la titolarità delle competenze di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. 1265/1934 (T.U.L.S.) che in virtù delle competenze di cui all’articolo 50 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.). Tale ricondursi a competenze di stampo marcatamente sanitario, implica che organo tecnico privilegiato per i rilevamenti del caso sia l’azienda sanitaria locale. Da questo punto di vista, si deve ricordare che con D.M. 05/09/1994 è stato sostituito l’elenco delle industrie insalubri di cui all’articolo 216 T.U.L.S.

 
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