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Come attivarsi PDF Stampa E-mail
Di fronte ad un'ipotesi di illegalità ambientale è necessario che il privato cittadino si attivi, poiché la sua conoscenza del territorio e l'interesse personale ad assicurare a sé ed ai propri cari un adeguato standard di vita costituiscono la risorsa più preziosa nella lotta all'inquinamento. Gli interventi più importanti in materia di tutela dell'ambiente sono stati spesso possibili grazie alle segnalazioni ed all'impegno di privati che hanno accertato determinati fatti.




Il ruolo del cittadino


Il cittadino consapevole dei propri diritti e dei propri doveri rappresenta così la presenza più importante sul territorio.
Occorre informarsi ed educare i più giovani al rispetto dell'ambiente dando loro le indicazioni necessarie per agire nel rispetto dell'ambiente.
Tutte le persone hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, con tutti i mezzi leciti e senza che tale libertà di espressione possa ledere i diritti di altri soggetti o contravvenire a specifiche disposizioni di legge.

Si può:

* scrivere una lettera ad un quotidiano;
* rilasciare un'intervista;
* inviare una comunicazione;
* svolgere una manifestazione; (con il rispetto di specifiche disposizioni di legge, la cui inosservanza può configurare ipotesi di reato anche di una certa gravità)
* redigere e distribuire un volantino .


Va tenuto sempre presente che non è possibile assumere comportamenti offensivi o diffamatori se si vuole far valere i propri diritti.
Non ci si deve limitare alla protesta poiché risultati efficaci possono essere ottenuti attraverso iniziative formali quali:

* inoltro di segnalazioni o esposti ai soggetti competenti ad intervenire in determinate situazioni;
* la presentazione di denunce per fatti che possono configurare illecito amministrativo o penale;
* l'esercizio di azioni giudiziarie davanti al giudice civile o amministrativo;
* l'intervento nel procedimento penale.




Diritto di accesso alle informazioni

Il D. Lgs. n. 195 del 9 agosto 2005 ha recepito la direttiva europea 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e ha abrogato la precedente disciplina del D. Lgs. n. 39 del 1997.

Il diritto di accesso alle informazioni contenute in un documento, reperibile presso una Pubblica Amministraziome (PA), è regolamentato dalla L. 241 del 1990 (art. 22 e seguenti), che espressamente riconosce tale diritto non a tutti i cittadini, ma solo a chi è detentore di un interesse concreto ed attuale alla consultazione del documento stesso.

Occorre però sottolineare che l'accessibiltà delle informazioni in materia ambientale è regolamentata diversamente e con meno restrizioni rispetto alla 241/90. Infatti il nuovo D. Lgs. 195 del 2005 trae origine dall'art. 14, c. 3 della legge 349 del 1986, che consente a chiunque (sia interessato) di conoscere il contenuto degli atti riguardanti un'informazione di carattere ambientale disponibile presso la PA.
Le uniche limitazioni poste dal D. Lgs. 195/05 sono indicate espressamente all'art. 5, che nega l'accesso quando l'informazione richiesta è:

  • detenuta da un ufficio diverso rispetto a quello a cui è stata inoltrata la richiesta, in questo caso la PA deve però provvedere a indicare presso quale ente è reperibile l'informazione;
  • manifestamente irragionevole, eccessivamente generica oppure quando sia su dati incompleti o in corso di completamento;
  • pregiudizievole per un'autorità pubblica; per le relazioni internazionali; per lo svolgimento di procedimenti giudiziari (...);
  • pregiudizievole per la tutela dell'ambiente o del paesaggio.

In tutti i casi in cui la PA neghi l'informazione al cittadino, questi ha il diritto di essere informato:

  • del rifiuto entro i termini suddetti (ovvero 30 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso);
  • delle motivazioni sottostanti il rifiuto;
  • della possibilità di ricorre presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) o presso il Difensore Civico (art. 7 D.Lgs. 195/05).

In tutti gli altri casi il cittadino (richiedente) ha il diritto di ottenere una risposta entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta stessa, a meno che tale richiesta sia così complessa da consentire alla PA di protrarre il termine di ulteriori 30 giorni.
L'accesso alle informazioni in materie ambientali è assolutamente gratuito ed è previsto il pagamento soltanto delle copie del documento (copia semplice o conforme all'originale e in questo caso anche il pagamento della relativa imposta di bollo) all'ufficio della PA competente.

L'informazione ambientale ha un contenuto preciso e determinato che il D. Lgs. 195 indica all'art. 2, comma 1, lett. a come:
"qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

 

L'accesso alle informazioni è regolamentato dalla L. 352 del 1992 che espressamente prevede la possibilità di accedere alle informazioni, detenute da una PA, in via informale o formale. Una differenza sostanziale tra queste due modalità di accesso non emerge, pertanto, per non incorrere in ulteriori difficoltà, consigliamo di presentare all'ufficio della PA competente la domanda in forma scritta. In tale domanda dovranno essere indicati:

  • gli estremi del documento oggetto della richiesta;
  • l'identità del richiedente ed eventualmente i suoi poteri rappresentativi

Nella sez. Documenti utili di questo sito troverai un Esempio di richiesta di accesso agli atti in materia ambientale.



Segnalazioni o esposti

Per attivare le pubbliche autorità è possibile utilizzare gli strumenti della segnalazione e dell'esposto.
Tali strumenti consentono di mettere a conoscenza il destinatario di particolari circostanze che meritano la sua attenzione al fine di adottare eventuali misure oppure, nel caso in cui non fosse presa in considerazione, l'inoltro della segnalazione potrà consentire, successivamente, di dimostrare che egli era a conoscenza di quanto evidenziato nell'esposto.
La forma dell'atto è libero e in linea generale va tenuto presente che la sintesi e la chiarezza sono requisiti sempre indispensabili, ma perché l'atto sia chiaro ed efficace si consiglia di seguire alcune indicazioni:

  • Individuazione certa del destinatario: informandosi sulla sua effettiva competenza. L'indicazione deve essere chiara e, nel caso si ritenga di dover inviare l'esposto o la segnalazione a più destinatari, è opportuno limitarne il numero allo stretto necessario. Infatti, per eccesso di zelo, l'inoltro della segnalazione anche ad autorità che non hanno nulla a che vedere con la materia indicata espone al ridicolo ed è privo di effetti concreti.
  • Individuazione certa dell'esponente: l'esposto o la segnalazione vanno firmati e devono essere completati con tutti i dati necessari ad una completa identificazione. Sono da evitare segnalazioni anonime o con nomi di fantasia, poiché in tal caso l'esposto viene spesso cestinato, perché ritenuto inattendibile. Se non ci si vuole esporre, meglio rinunciare o rivolgersi ad una delle associazioni di tutela ambientale, che potranno agire direttamente, tenuto conto dei limiti di una segnalazione anonima.

    Esposizione sintetica e chiara del fatto: l'esposizione deve essere effettuata in modo tale da consentire all'interlocutore di comprendere di cosa si stia parlando e cosa si vuole. È importante che chi legge sia messo in grado di valutare in fatto e di predisporre le iniziative conseguenti.
    Vanno dunque evitate :
    • le lunghe premesse, che hanno come unico risultato quello di distrarre il lettore;
    • i commenti inutili sulla gravità delle conseguenze: chi opera in determinati settori è abituato a certe situazioni ed è perfettamente in grado di valutarne l'urgenza;
    • le citazioni ovvie di norme di legge o giurisprudenza: chi professionalmente si occupa di una determinata materia ha l'obbligo di tenersi informato e normalmente lo fa;
    • le ripetizioni del medesimo concetto: è più efficace l'esposizione chiara di dati essenziali piuttosto che le ripetizione del medesimo argomento in diverse forme;
  • Invio con modalità tali da poter documentare la ricezione da parte del destinatario: il soggetto ricevente non ha di regola nessun motivo per rifiutare, o peggio, negare di aver ricevuto al nostra comunicazione. È tuttavia consigliabile cautelarsi per ogni successiva evenienza. È consigliabile la forma scritta ed il mezzo più utilizzato è quello della raccomandata (o assicurata) con ricevuta di ritorno.
  • Allegazioni di documenti e fotografie: se effettivamente utili, si potranno allegare alla segnalazione avendo l'accortezza di numerarli elencandoli nella segnalazione stessa in modo da essere facilmente individuabili. È sempre meglio consegnare una copia e conservare gli originali che potrebbero andare smarriti. Tutti gli accorgimenti suggeriti non sono inutili formalismi: rendono la lettura più agevole e più difficile ogni espediente per omettere interventi doverosi.
Nella sez. Documenti utili di questo sito troverai un esposto-tipo generico, tenendo ben presente che per le singole materie potrebbe essere opportuno un esposto più specifico.



Denunce


Determinate situazioni possono configurare un vero e proprio illecito.
L'autorità viene messa a conoscenza di un illecito penale o amministrativo attraverso:
  • l'accertamento diretto di iniziativa
  • la segnalazione di altra autorità
  • la segnalazione di un privato

Non esistono forme particolari per acquisire le notizie, né è necessario che chi le comunica qualifichi giuridicamente il fatto; sarà compito di chi riceve la notizia inquadrarlo direttamente come reato o come violazione amministrativa oppure ritenerlo del tutto irrilevante.
Una volta segnalato un illecito (amministrativo o penale) il destinatario della segnalazione ha un preciso obbligo di attivarsi.
La notizia di reato può essere ricevuta dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria territorialmente competenti.
La notizia può pervenire anche attraverso altri mezzi quali, notizie di stampa, segnalazioni anonime, informazioni confidenziali, dette anche notizie non qualificate.
Il mezzo attraverso il quale la notizia di reato giunge normalmente agli uffici competenti è invece la denuncia detta anche notizia qualificata.
La denuncia pu ò essere presentata:

  • dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio
  • dai privati nel caso specifico non c'è alcun obbligo di presentazione della denuncia se non in casi espressamente stabiliti dalla legge.

Non è neppure richiesto nessun requisito di forma, tanto che la denuncia può essere fatta oralmente o per iscritto. È comunque opportuno osservare le stesse regole generali indicate per la presentazione degli esposti.
Altri mezzi possono essere:

  • la denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio o da parte di privati;
  • il referto diretto al P.M. da parte di un esercente una professione sanitaria relativa ai fatti costituenti il delitto perseguibile d'ufficio;
  • la querela della persona offesa dal reato, in cui è manifestata la volontà che si proceda per un fatto previsto come reato e per il quale non è prevista la procedibilità d'ufficio.

Nella sez. Documenti utili di questo sito troverai alcuni esempi di denuncia, tenendo ben presente che per le singole materie potrebbe essere opportuno un esposto più specifico. Siamo a tua disposizione presso lo sportello di Teverolaccio.



SE NESSUNO INTERVIENE?

Purtroppo non ci si può attendere una eccessiva rapidità... non si deve nemmeno escludere che la segnalazione non sia tenuta in considerazione; ma se la stessa è stata inviata con modalità tali da rendere inevitabile la registrazione nel protocollo difficilmente potrà essere ignorata. L'ufficio pubblico destinatario non è tenuto ad informare direttamente l'esito dell'attività svolta.
Potranno comunque richiedersi ulteriori notizie circa lo stato della pratica o eventualmente inoltrare un sollecito. Qualora l'inerzia dovesse protrarsi, si potrà informare del fatto l'autorità giudiziaria allegando documentazione che conferma l'eventuale sussistenza di un rifiuto di atti d'ufficio.
Per quanto riguarda esposti o denunce presentati all'Autorità Giudiziaria solitamente la Procura della Repubblica adibisce un ufficio o sportello al rilascio delle informazioni sullo stato del procedimento che possono essere date soltanto a chi dimostra di averne diritto.


UNIRSI A LEGAMBIENTE


Un circolo di Legambiente nasce quando un gruppo di persone decide di aderire all'associazione, per sostenerne localmente le iniziative e impegnarsi attivamente a difendere il bene ambiente, anche sporgendo denunce, presentando esposti e promuovendo vertenze legali sul territorio.
Il ruolo delle sedi regionali si concretizza, oltre che nell'ideazione ed organizzazione di campagne ed iniziative, nella consulenza e nel supporto all'attività dei circoli.
Il singolo cittadino può segnalare una situazione critica o l'eventuale illecito al circolo più vicino o alla sede regionale di Legambiente, che, in questo caso, si riserva la facoltà di valutare la specifica vertenza e di agire di conseguenza, solitamente di concerto con il circolo locale. I circoli di Legambiente godono ovviamente di un canale preferenziale nei rapporti con la sede regionale e svolgono un ruolo attivo nella singola vertenza.
Associarsi e partecipare alle attività del circolo attivo sul proprio territorio e lavorare insieme è da anni la strategia più efficace per la tutela ambientale. Per diventare socio di Legambiente Geofilos basta mettersi in contatto con noi, per telefono allo 081 5011641 o per e-mail a Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo .
Tra gli obiettivi di ogni circolo deve esserci quello di reggersi sulle proprie gambe, sia dal punto di vista economico che dell'efficacia dell'azione condotta sul territorio, sia pur avvalendosi dell'aiuto del regionale, soprattutto nelle vicende più significative. Per questo motivo, noi di Geofilos sosteniamo la nascita di altri gruppi attivi di cittadini che vogliano costituire un circolo di Legambiente nel loro territorio.


 

Vai alla pagina Documenti Utili per scaricare i nostri fac simile per le tue azioni di "cittadinanza attiva" (N.B.: i documenti sono scaricabili dai soli utenti registrati).
Segnalaci subito un problema, al fine di valutare anche statisticamente l'incidenza di determinati fenomeni di illegalità ambientale sul nostro territorio.


 

 
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